Con la nota n. 5944 dell’8 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha introdotto importanti novità in materia di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri. Un documento destinato a uniformare i criteri di valutazione e concessione dell’astensione lavorativa nei periodi di gestazione e allattamento, su tutto il territorio nazionale.
Le nuove disposizioni non riguardano solo le scuole, ma si estendono anche alle comunità educative, alle case famiglia e a tutte le strutture che impiegano personale educativo o assistenziale.
Vediamo cosa cambia.
⚠️ Interdizione ante e post partum: cosa dice la normativa?
La base normativa resta il D.Lgs. 151/2001, che disciplina le tutele per le lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento. In particolare:
- l’art. 7 elenca le attività vietate durante la gravidanza e l’allattamento (come la movimentazione di carichi, il lavoro notturno, l’esposizione ad agenti biologici);
- l’art. 17 regola la possibilità di interdizione quando le condizioni lavorative risultano pregiudizievoli e non sia possibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni.
La novità introdotta dalla nota INL consiste nella semplificazione e automatizzazione dell’istruttoria: in presenza di specifici rischi, l’Ispettorato deve rilasciare automaticamente il provvedimento di interdizione, senza ulteriori valutazioni di merito.
Settore educativo e scolastico: casi di interdizione automatica
Nel documento, l’Ispettorato entra nel dettaglio delle figure lavorative coinvolte:
– Educatrici di asilo nido e insegnanti della scuola dell’infanzia
- Movimentazione bambini (rischio ergonomico)
- Igiene personale del minore (rischio biologico)
- Posture incongrue, stazione eretta prolungata
Interdizione automatica fino al 7° mese dopo il parto
– Insegnanti della scuola primaria
- Rischio biologico (malattie esantematiche, contatto ravvicinato con alunni)
Interdizione automatica fino al 7° mese dopo il parto
– Insegnanti della scuola secondaria
- Possibile rischio legato a presenza di studenti con disturbi psichici o comportamentali
Interdizione possibile previa dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’effettiva esposizione
– Personale di sostegno, docente e non
- Assistenza a minori disabili o con disturbi del comportamento
- Movimentazione manuale
- Esposizione ad agenti biologici
Valutazione caso per caso, ma l’interdizione è spesso concessa fino al 7° mese post partum
Strutture socio-assistenziali, comunità educative e case famiglia: cosa cambia?
Le stesse condizioni di rischio presenti nel settore scolastico si riscontrano spesso anche nelle strutture per minori e nei servizi residenziali.
In particolare:
- educatori, OSS, assistenti, figure educative o ausiliarie operano quotidianamente con minori non autosufficienti o con disabilità;
- sono spesso impegnati in attività che richiedono movimentazione, contatto fisico diretto, sorveglianza e assistenza;
- lavorano in ambienti che espongono a malattie infettive, posture faticose o stress fisico.
Per queste figure, la valutazione dei rischi deve essere aggiornata, e se i presupposti sono presenti, l’Ispettorato è tenuto a rilasciare il provvedimento di interdizione, fino al 7° mese dopo il parto.
Cosa devono fare scuole, comunità e strutture entro l’inizio dell’anno operativo?
La nota INL è chiara: entro l’inizio del nuovo anno scolastico o operativo, i datori di lavoro devono:
- ✅ Verificare e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con riferimento specifico alle lavoratrici gestanti e puerpere
- ✅ Predisporre o aggiornare la valutazione dei rischi maternità, ove presente come allegato
- ✅ Assicurarsi di poter presentare documentazione completa, nel caso venga richiesto un provvedimento di interdizione
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