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IL DATORE DI LAVORO ED IL DIRIGENTE HANNO L’OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO E FORMARLO

D.Lgs 81/08 noto come Testo Unico in Materia di Sicurezza come modificato dal D.L 146/2021 convertito con modifiche in L. 215/2021

Art.18, c. 1, lett. b-bis obbliga il datore di lavoro e il dirigente ad individuare i preposti

Art, 37 comma 7 – Obbligo di formazione del Preposto

Art. 55 c. 5 D.Lgs. – sanzione arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000€

L’Art. 37 così come modificato dalla L. 215/2021 in vigore dal 21 dicembre 2021 prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022. Questo, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo del preposto a carico del Datore di Lavoro e Dirigente che, in assenza del nuovo accordo dovranno assicurare la formazione secondo quanto già previsto dal vigente accordo nr. 221 del 21 dicembre 2021 (Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro nr. 1 del 16/2/2022).

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