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Con l’art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato introdotto l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di trasmettere per via telematica, la dichiarazione riepilogativa annuale entro il 30 giugno di ogni anno.

La dichiarazione annuale per l’imposta di soggiorno contiene il riepilogo di tutti i movimenti registrati l’anno precedente, come il numero di soggetti, esenzioni, pernottamenti, etc., nonché tutte le informazioni utili al computo del corretto assolvimento degli obblighi relativi proprio alla rendicontazione dell’imposta di soggiorno.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica facendo accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/area-riservata), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022. Una volta che l’utente ha effettuato l’accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “Dichiarazioni”.

Il provvedimento sopra richiamato, quindi, muta la classificazione giuridica dei gestori delle strutture ricettive che, dal 19 maggio 2020, non sono più classificati come “agenti contabili”, bensì riconosciuti come “responsabili del pagamento della imposta di soggiorno” con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Questa modificazione dell’inquadramento giuridico della figura dei gestori comporta che, venendo meno la qualificazione di agente contabile, non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Si ricorda inoltre che il fatto di non essere più qualificati come agenti contabili i gestori non sono più passibili di sanzioni di tipo penale e/o contabile in caso di inadempienze.

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