L’entrata in vigore del SINP, (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione in Luoghi di Lavoro) avvenuta ad opera del DM 25/05/2016 n. 183, mira a consentire alle pubbliche amministrazioni la condivisione di informazioni in materia di prevenzione degli infortuni e vigilanza sulle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e prevede l’obbligo dei datori di lavoro a partire dal 12 aprile 2017 di comunicare, ai fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento ai sensi dell’art. 18, c.1 lett. r) del D.lgs. 81/2008.
Il mancato rispetto dell’obbligo sarà punita con una sanzione amministrativa tra 548,00 e 1972,80 euro.
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